1. All'Ufficio centrale per la famiglia di cui all'articolo 21, anche tramite le opportune forme di coordinamento con gli interventi regionali, competono:
a) l'attività di studio e programmazione dei fenomeni rilevanti per la famiglia;
b) l'attività di studio e programmazione delle politiche settoriali di intervento relative ai seguenti settori: denatalità, minori, anziani, lavoro, istituzioni sociali, abitazione, educazione, emigrazione, devianze, fisco;
c) l'attività di programmazione e gli interventi per l'integrazione dei ruoli professionali degli operatori impegnati nelle attività di sostegno alle famiglie;
d) gli interventi per il lavoro di équipe volti alla composizione degli aspetti sociali, psicologici e sanitari della famiglia;
e) la omogeneizzazione dello sviluppo dei consultori familiari;
f) l'aggiornamento di tutti gli operatori impegnati nelle problematiche della famiglia;
g) la creazione di un centro unico di elaborazione e conservazione dei dati riguardanti la famiglia.