Art. 22.

      1. All'Ufficio centrale per la famiglia di cui all'articolo 21, anche tramite le opportune forme di coordinamento con gli interventi regionali, competono:

          a) l'attività di studio e programmazione dei fenomeni rilevanti per la famiglia;

          b) l'attività di studio e programmazione delle politiche settoriali di intervento relative ai seguenti settori: denatalità, minori, anziani, lavoro, istituzioni sociali, abitazione, educazione, emigrazione, devianze, fisco;

          c) l'attività di programmazione e gli interventi per l'integrazione dei ruoli professionali degli operatori impegnati nelle attività di sostegno alle famiglie;

          d) gli interventi per il lavoro di équipe volti alla composizione degli aspetti sociali, psicologici e sanitari della famiglia;

          e) la omogeneizzazione dello sviluppo dei consultori familiari;

          f) l'aggiornamento di tutti gli operatori impegnati nelle problematiche della famiglia;

          g) la creazione di un centro unico di elaborazione e conservazione dei dati riguardanti la famiglia.

 

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